Localizzatore satellitare per la Sicurezza sul Lavoro e la Vigilanza di anziani e bambini

Allarme Uomo a Terra Lavoratori Isolati per sapere quando il lavoratore isolato cade a terra

mandownIl nuovo sistema ” Uomo a terra “

Grazie a questa funzione, chiamata anche “uomo morto o man down“, GPSPocket può inviare una chiamata vocale e/o un SMS di allerta se il dispositivo cambia posizione per più di un tempo prefissato.

  • E’ estremamente utile quando il Gpspocket è dato a bambini, anziani, donne, disabili, nonché a coloro che lavorano isolati, i quali, rimanendo a terra, non avrebbero possibilità di essere soccorsi.
  • Poichè GPSPocket è anche un cellulare, la persona allertata può richiamare il portatore del dispositivo per sincerarsi delle sue condizioni ed evitare falsi allarmi, e quindi in caso di necessità allertare i soccorsi indicandone la posizione esatta dell’evento grazie al Gps.

Una delle applicazioni del Gpspocket è nel campo della sicurezza sul lavoro, per quelle situazioni dove il lavoratore si trova ad operare da solo senza alcun collega accanto e senza nessun contatto diretto con altri lavoratori, i cosiddetti .

  • I lavolatori isolati in italia sono numerosi, si calcola che siano oltre 3.500.000 coloro che operano in turni notturni e in gran parte isolatamente.
  • Tra i lavoratori isolati possiamo elencare: operai edili, addetti alla manutenzione, addetti alla produzione, commercianti e/o commesse che operano in negozi, vigilanti, guardie mediche, farmacisti, ecc…
  • Il lavoro solitario ed isolato costituisce un problema critico durante le ore lavorative diurne e ancora di più durante i turni notturni. Il problema sorge nell’impossibilità, in caso di un evento negativo, malore o infortunio, di allertare i soccorsi all’interno e/o all’esterno dell’attività lavorativa. Ulteriore difficoltà è identificare il punto esatto in cui l’evento è avvenuto, con notevoli ritardi nell’invio dei soccorsi che a volte può risultare fatale.

Sicurezza sul lavoro – lavoratori isolati

Per lavoro in solitudine si intende quella situazione nella quale il lavoratore si trova ad operare da solo, senza nessun contatto diretto con altri lavoratori.

Il lavoro in solitudine, di per sé non é vietato dalle leggi vigenti, ma i lavoratori che svolgono quell’attività vanno tutelati con particolare attenzione da parte del datore di lavoro, specie se viene svolta di notte.

Molto interessante risulta una sentenza della Cassazione penale, sez. IV   Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000.

“Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull’ultimo gradino di una scaletta di cui l’automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l’equilibrio ed era caduto da un’altezza di circa due metri.

Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che «questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia “formato/educato” a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie».

L’insegnamento conclusivo è quanto mai prezioso con specifico riguardo ai lavori in solitudine: «questa educazione, o formazione, deve essere tanto più attenta e insistita, allorché il lavoratore esegua lavori in solitudine, lavori, come quello di autotrasportatore, per la esecuzione dei quali non può ragionevolmente pretendersi che il lavoratore sia costantemente accompagnato dal datore di lavoro o da un suo preposto per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche».

Fatta questa breve premessa, è opportuno evidenziare che le attività ove vi sono lavoratori che lavorano isolati meritano particolare attenzione. Rappresentano problemi ad esempio la distanza o meno da posti di pronto soccorso, l’accessibilità della zona, la possibilità e frequenza di accessi a queste zone, l’individuazione esatta del luogo ove l’evento è avvenuto, ecc., in special modo se tali attività vengono svolte durante le ore notturne.

Gli elementi critici riguardano essenzialmente due aspetti:

  • Organizzazione dei soccorsi
  • Informazione e formazione

1) Organizzazione dei soccorsi

Il lavoro in solitudine, di per sé, non è regolato da alcuna legge, ma, nei casi in cui non è intervenuta la contrattazione per stabilire limiti e regole, per analogia, si può fare riferimento all’art. 11 del Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000

Art.11.
Misure di protezione personale e collettiva

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all’elenco definito dall’articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

2) Informazione e Formazione

Anche in questo caso il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno,”

Art.9.
Doveri di informazione

1. Il datore di lavoro, prima dell’adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.

2. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all’articolo 4, comma 2.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.


Grazie al Gpspocket ora tutto questo è possibile grazie alla possibilità di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme (manuale e/o automatico) in caso di evento di allarme, nonché di localizzare esattamente la posizione del lavoratore.