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Ambienti di lavoro, cosa sono?

Cosa si intende per ambienti di lavoro ?

In accordo con l’art.62 del Dlg.81/08 per Ambienti di lavoro vanno intesi tutti i luoghi aventi al loro interno posizioni di lavoro nonché l’intera area dell’impresa accessibile da parte del personale, anche saltuariamente. A queste aree vanno aggiunti i terreni boschivi, i campi e tutti gli altri terreni di proprietà delle imprese a carattere forestale o agricolo.

Vanno esclusi da questa definizione le seguenti categorie di luoghi:

  • industrie di estrazione
  • cantieri temporanei
  • imbarcazioni deputate alla pesca
  • mezzi di trasporto

Oltre alle strutture fisiche deputate alle attività lavorative di qualsivoglia genere vanno considerate, come elementi dell’ambiente di lavoro, anche le condizioni generali, fisiche e psicologiche, in cui l’attività lavorativa viene svolta.
Come riportato dall’art.63 del Dlg 81/08 gli ambienti di lavoro devono essere progettati e mantenuti in ottemperanza alle indicazioni riportate nell’Allegato IV del decreto suddetto. Tali adempimenti riguardano:

  • la stabilità e la solidità degli ambienti
  • l’altezza, la cubatura e la superficie
  • la presenza e la struttura di finestre, soffitti, lucernari e pavimenti, banchine, rampe di carico e marciapiedi
  • vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
  • vie e uscite di emergenza
  • porte e portoni
  • scale
  • posti di lavoro, di passaggio e luoghi di lavoro esterni
  • microclima presente
  • illuminazione naturale ed artificiale
  • locali di riposo e refezione
  • spogliatoi e armadi
  • servizi igienico assistenziali
  • dormitori

Il suddetto articolo, inoltre, regolamenta l’accesso agli ambienti di lavoro per lepersone diversamente abili, le quali hanno diritto all’accesso ad ogni area deputata all’attività lavorativa con particolare attenzione ai luoghi destinati all’igiene personale.
Gli obblighi per il datore di lavoro vengono espressi dall’art.64, il quale esplicita le adempienze necessarie per il rispetto del decreto. Il datore di lavoro è tenuto a rispettare ogni indicazione riportata nell’art n.63 oltre che le seguenti indicazioni:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro e degli impianti in essi contenuti,
  • pulitura degli impianti,
  • sorveglianza sulla presenza e sullo stato di funzionalità delle vie di uscita di emergenza,
  • manutenzione e controllo degli impianti deputati alla gestione delle emergenze e dei rischi.

Speciale attenzione viene riservata agli ambienti di lavoro che presentanoparticolari condizioni di operatività. In particolare l’art.65 vieta la presenza di ambienti di lavoro in locali sotterranei o semiinterrati, se non in casi di necessità tecnica, la quale deve essere ufficializzata dall’ente di controllo territoriale deputato. Infine, l’art.66 vieta la presenza di personale in luoghi come fogne, camini o pozzi neri o in luoghi dove è presente una forte concentrazioni di elementi inquinanti nocivi alla salute umana.
Nel caso necessità tecniche richiedessero la presenza di personale in suddetti luoghi il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la corretta protezione dei lavoratori, nonché il corretto funzionamento delle vie di uscita e di emergenza.

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